Onorevoli Colleghi! - Le funzioni istituzionali poste in capo ai sindaci che attengono ai compiti di protezione civile, nei casi più urgenti, comportano la necessità di sopralluoghi in situazioni di rischio per l'incolumità fisica. Soprattutto nelle piccole comunità locali, è sempre più frequente il verificarsi di calamità naturali che costringono i sindaci e gli amministratori locali ad operare in condizioni di estremo pericolo.
      In questo contesto, si sono verificati drammatici episodi, che hanno messo a repentaglio l'incolumità fisica di tali soggetti, portando a menomazioni di tipo permanente e - nei casi più gravi - al decesso delle persone coinvolte. Poiché la legislazione vigente non prevede alcun obbligo a carico delle amministrazioni e dello Stato per il ristoro dei danni cagionati agli amministratori locali o alle loro famiglie, occorre intervenire con un apposito

 

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atto normativo, per porre rimedio a tale situazione.
      La presente proposta di legge, composta di un unico articolo, mira pertanto ad estendere - con carattere retroattivo - i benefìci disposti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo dalla legge n. 466 del 1980 anche ai sindaci e agli amministratori locali che svolgono funzioni di protezione civile (comma 1). Allo stesso tempo, si prevede - mediante una apposita integrazione al testo unico delle leggi sull'ordinemento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 - un impegno per le singole amministrazioni a stipulare, a garanzia degli amministratori locali e delle loro famiglie, contratti assicurativi a copertura dei rischi derivanti dall'espletamento di funzioni di protezione civile (comma 2).
 

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